Art. 3.
(Definizioni. Ambito di applicazione per l'impiego degli animali per fini scientifici o tecnologici).

      1. Ai fini della presente legge si definisce:

          a) «procedura», la tecnica o la combinazione di più tecniche condotte su un animale che possa essere causa di dolore, di sofferenza, di forte stress, di danni temporanei o durevoli, compresa qualsiasi manipolazione, anche genetica, che determini la nascita di un animale in tali condizioni;

          b) «progetto», l'insieme delle procedure in cui vengano utilizzati anche animali, a partire dalla loro preparazione alla prima procedura fino a quando non occorrano ulteriori interventi od osservazioni ai fini del progetto in corso.

      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di utilizzo di anestetici, analgesici o di altri medoti similari sugli animali che consentono l'eliminazione del dolore, della sofferenza, del forte stress, ovvero di danni temporanei o durevoli.